Premesso che in seguito alla realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso in Via di Reggiana, all'altezza dei civici 138, 178/B e 201, è necessario adottare idonei provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 38, 39, 40 e 158 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e gli artt. 79, 120, 149 e 179 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1. provvedimento principale
che dal giorno 30 NOVEMBRE 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.1
SIA RATIFICATA la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente istituita per l'adozione dei seguenti provvedimenti di viabilità:
Segnaletica orizzontale:
Gli attraversamenti pedonali rialzati, posti all'altezza dei civici 138, 178/B e 201, sono evidenziati mediante zebrature gialle parallele alla direzione di marcia, poste esclusivamente sulle livellette delimitanti le estremità delle zebrature bianche - costituenti il percorso pedonale rialzato - anch'esse parallele alla direzione di marcia. Le zebrature gialle, di larghezza uguale a quelle bianche ma di diversa lunghezza e poste in modo alternato rispetto a quest'ultime, sono rese visibili, come quelle bianche, sia di giorno che di notte;
Segnaletica verticale:
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 Km/h, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 km/h;
DOSSO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: dosso con pannello integrativo: "serie";
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, all'altezza di ciascun attraversamento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: attraversamento pedonale;
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altro precedente atto, afferente al tratto sopra indicato di Via di Reggiana, in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 novembre 2011