Vista la propria Ordinanza n. 15/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in pietra, in un tratto di Piazza Duomo, nell'ambito dei lavori di "Riqulificazione piazze del Centro Storico" eseguiti dall'Impresa Bitumstrade s.r.l. con sede in Campi Bisenzio Via Montello civico 37, per conto del Servizio 4V Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici;
visto la richiesta inoltrata, via e-mail, il giorno 09 Febbraio 2011, dal Servizio 4V Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta escutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori prima della data del 11 Febbraio 2011;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, di accogliere la richiesta e prorogare la sopra citata Ordinanza n. 15/2011 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 15/2011, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 28 FEBBRAIO 2011 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 10 febbraio 2011