Dato atto che è stato realizzato un idoneo impianto semaforico a chiamata per la protezione di un attraversamento pedonale, posto nel viale Fratelli Cervi in prossimità dell'intersezione con via A. Badiani;
atteso che l'impianto è stato realizzato per consentire maggiore sicurezza ai pedoni nell'attraversamento del viale Fratelli Cervi che costituisce il collegamento tra la Prima Tangenziale Ovest e la S. R. 325 caratterizzato da forti flussi di traffico;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 41 del N. C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che nel sotto elencato viale siano addottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità con decorrenza dal giorno 29 NOVEMBRE 2011:
1.1
IMPIANTO SEMAFORICO con lanterne per il passaggio pedonale a chiamata a tre luci, finalizzato a consentire l'attraversamento a raso del Viale Fratelli Cervi ai pedoni diretti e/o provenienti da Via A. Badiani a via delle Sacca/via M. Cecconi, e con lanterne normali a tre luci per i veicoli in transito sul viale Fratelli Cervi tanto in direzione nord quanto in direzione sud.
1.2
L'impianto semaforico è predisposto a due fasi progressive, mediante le quali, al ricevimento della richiesta da parte dei pedoni, viene consentito l'attraversamento prima su una carreggiata e, successivamente, inoltrando nuova richiesta, sull'altra carreggiata.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza afferente a tale tratto del Viale Fratelli Cervi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3, u.c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada ed art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, entro 60 gg. dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 28 novembre 2011