Premesso che la Circoscrizione Prato Est ha richiesto all'Assessorato alla Mobilità di operare alcune modifiche alla circolazione in altrettante vie della stessa Circoscrizione e più precisamente in via Emilio Boni;
Vista la deliberazione n. 10 del 02/08/2011 del Consiglio della Circoscrizione Prato Est, con la quale la stessa Circoscrizione ha espresso parere favorevole rispetto alle proposte di modifica dell'assetto di circolazione in via Emilio Boni elaborate ed inoltrate dall'U.O.C. Trasporti e Traffico, di concerto con l'Assessorato alla Mobilità;
Dato atto che le modifiche progettate sono finalizzate all'incremento della sicurezza della circolazione e ad una migliore disciplina della sosta in via Emilio Boni;
Rilevata la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di adottare nuovi provvedimenti di viabilità in via Emilio Boni atti a conseguire le finalità sopra evidenziate;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N. C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1
SENSO UNICO con direzione da via Adriano Zarini verso via Luigi Tenco, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
1.1
DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00, al di fuori dei limiti segnati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 00:00-24:00 e fuori dai limiti segnati;
1.2
SENSO VIETATO, in direzione di via Adriano Zarini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
1.3
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;
1.4
SENSO VIETATO, in direzione di via Adriano Zarini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
1.5
SENSO VIETATO, in direzione di via Adriano Zarini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.
SENSO UNICO con direzione da via Adriano Zarini verso via Francesco Ferrucci, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
2.1
DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00, al di fuori dei limiti segnati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 00:00-24:00 e fuori dai limiti segnati;
2.2
IMPIANTO SEMAFORICO con lanterne a tre colori;
SENSO VIETATO, in direzione di via Adriano Zarini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.3
SENSO VIETATO, in direzione di via Tommaso Pini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.4
DARE PRECEDENZA, apponedo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza dare precedenza e conforme idonea segnaletica stradale orizzontale di striscia trasversale di dare precedenza;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
SENSO VIETATO, in direzione di via Tommaso Pini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
3.
Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza afferente a Via Emilio Boni, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 1 dicembre 2011