Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione-mercato denominata "Mercato Natalizio Europeo" in Piazza Duomo;
visto la comunicazione inoltrata da CAT - Confesercenti Prato tramite So. Ri. S.p.A., pratica Asup n. 2616 del 17 Novembre 2011, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità in una porzione di Piazza Duomo dal giorno 08 Dicembre 2011 fino al giorno 11 Dicembre 2011;
visto la determinazione n. 3250 del 17 Novembre 2011, con la quale il Dirigente del Settore 8D Servizio Edilizia e Attività Economiche ha autorizzato lo svolgimento della sopra citata manifestazione-mercato;
preso atto del parere favorevole rilasciato dall'ufficio "Centro Storico" in data 21 Novembre 2011;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;
visto gli articoli 5, comma 3, 7, 20 e 27 del Nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dalle ore 06:00 del giorno 08 DICEMBRE 2011 fino al termine della manifestazione-mercato e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 11 DICEMBRE 2011, nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli degli addetti alla vendita su aree pubbliche e quelli dell'organizzazione della manifestazione - mercato che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo della manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;
1.1
durante l'intera durata della manifestazione - mercato l'organizzatore e/o gli addetti alla vendita su aree pubbliche dovranno installare le strutture mantenendo libero lo scorrimento veicolare per il collegamento da Via della Sirena a Piazza F. Lippi e da Largo G. Carducci e Via A. Firenzuola;
l'intera area interessata dalla manifestazione-mercato dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
le operazioni di consegna di merci alle attività presenti potranno essere effettuate nelle fasce orarie consentite di cui all'Ordinanza n. 542/2010 (disciplina A.P.U.) con veicoli opportunamente identificati mediante un apposito contrassegno recante il logo della manifestazione in oggetto collocato in maniera ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo;
1.2
le strutture dovranno essere installate mantenendo libero da ingombri statici di qualsiasi genere una larghezza non inferiore a ml. 6,00 per lo scorrimento
veicolare da Via G. Mazzoni verso Via G. Garibaldi, da Largo G. Carducci verso Via A. Firenzuola e da Largo G. Carducci verso Via G. Garibaldi e
viceversa;
mentre sull'intero fronte perimetrale della Cattedrale e del Palazzo Vescovile dovrà essere mantenuta libera da ingombri statici di qualsiasi genere una corsia di larghezza non inferiore a ml. 07,00 a partire dall'ultimo gradino della stessa Cattedrale come da Delibera dlla Giunta Comunale n. 181 del 10 Maggio 2011.
2. Autorizzazione al transito
Durante l'intera durata della manifestazione - mercato i veicoli di servizio e quelli adibiti al trasporto di merci, strutture, materiali tecnici e di supporto alla manifestazione-mercato stessa,
saranno autorizzati al transito ed alla breve sosta limitatamente alle operazioni di carico/scarico merci, nell'Area Pedonale Urbana e nella Zona a Traffico Limitato, in deroga alle rispettive
Ordinanze che ne disciplinano la circolazione e la sosta, opportunamente individuati mediante l'esposizione in modo ben visibile nella parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno recante
il logo dell'organizzazione della manifestazione- mercato e la dicitura "Gusto e Buongusto", il cui modello resta allegato agli atti della presente Ordinanza.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Gli organizzatori della manifestazione-mercato, dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione.
Gli organizzatori dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o delle Forze di Polizia.
Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine della manifestazione-mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione-mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti
uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e
penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 dicembre 2011