Vista la richiesta pervenuta via fax in data 24 Ottobre 2011, inoltrata dall'Ing. Andrea Bulletti, intesa ad ottenere l'emissione di Ordinanza permanente di viabilità relativa all'apertura al transito della nuova area adibita a parcheggio posta in fregio a Via delle Badie in prossimità dei civici 92 - 94, realizzata nell'ambito delle opere di cui alla Concessione Edilizia PE n. 225/2007 P.G. 0007463 del 25 Gennaio 2007;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 11 Novembre 2011 da personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico - Servizio 4U;
constatato che sul posto è presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione nella summenzionata area di parcheggio;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 39, 40, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e gli artt. 120, 149 e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/96 e 74 del D.Lgs. n. 196/2003;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 23 NOVEMBRE 2011 in
siano istituiti n. 2 (due) stalli per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopracitato contrassegno.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 22 novembre 2011