Vista la propria Ordinanza n. 2074/2009 con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità, per consentire e regolamentare la circolazione stradale in Via Orione, strada inserita nella nuova viabilità del centro commerciale "Parco Prato" e di collegamento tra il Viale S. Allende e la Via Reggiana;
preso atto che non è ancora avvenuta la presa in consegna, da parte degli uffici competenti di questa amministrazione, delle aree e vie relative all'urbanizzazione del centro di cui sopra;
preso atto altresi che non sono ancora state ultimate le opere di urbanizzazione primaria come previsto dalla convenzione di urbanizzazione;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente, di adottare appropriati provvedimenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione veicolare;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che nella sottoindicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1.
dal giorno 08 FEBBRAIO 2011 fino al completamento delle opere e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2011
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI FERMATA ambo i lati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 8 febbraio 2011