Vista l'ordinanza n. 2775 del 24 Ottobre 2011, con la quale venivano disciplinate la circolazione e la sosta in via G. Benini, prevedendo in essa la riserva alla sosta dei veicoli muniti del contrassegno categoria 16 ed il conseguente provvedimento di divieto di sosta 00:00-24:00 e rimozione coatta per i veicoli sprovvisti del descritto contrassegno;
Ritenuto opportuno non prevedere nel suddetto tratto di strada riservato alla sosta dei veicoli muniti di contrassegno categoria 16 la rimozione coatta in quanto l'eventuale impropria sosta di veicoli non autorizzati non costituisce intralcio o pericolo alla circolazione stradale;
rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare l'ordinanza n. 2775/2011 modificando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 159, comma 1, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle Leggi e sull'orinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 09 NOVEMBRE 2011:
1.
sia REVOCATA l'Ordinanza n. 2775/2011 relativa alla disciplina della sosta e della circolazione in via G. Benini;
2
DIVIETO DI SOSTA 0-24, ECCETTO AUTORIZZATI CAT. 16, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta 0-24, eccetto autorizzati cat. 16;
DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di dare precedenza: dare precedenza ed orizzontale di: striscia trasversale di dare precedenza;
ROTATORIA CON SENSO DI CIRCOLAZIONE ANTIORARIO, apponendo conforme idonea segnaletica di: rotatoria;
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza afferente a Via Giovacchino Benini, ed in particolare l'ordinanza n. 2775 del 24.10.2011, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 9 novembre 2011