Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione mostra-mercato denominata "Mercato di Campagna Amica" che si terrà in una porzione di Piazza San Francesco;
vista la comunicazione del giorno 08 Novembre 2011 inoltrata dall' Associazione Agrimercato di Firenze e Prato tramite So. Ri. S.p.A., pratica Asup n. 2522/2011, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità in una porzione di Piazza San Francesco il giorno 11 Dicembre 2011;
preso atto del parere favorevole rilasciato dall'ufficio "CentroStorico" in data 10 Novembre 2011;
preso atto della comunicazione presentata, dalla suddetta associazione al Servizio Edilizia e Attività Economiche;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il giorno 11 DICEMBRE 2011 dalle ore 06.00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 22.00, nella sotto elencata pizza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli degli operatori partecipanti alla mostra-mercato, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli degli operatori partecipanti alla mostra-mercato, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità ed eccezione;
durante le fasi di svolgimento della manifestazione, l'intera area ad essa adibita dovrà essere circoscritta, a cura e spese dell'organizzatore, mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale , gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'Associazione Agrimercato di Firenze e Prato, organizzatore della manifestazione - mercato ed i commercianti ambulanti partecipanti, dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli antincendio, di pronto soccorso o dei Servizi di Polizia.
Gli organizzatori devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine della manifestazione-mercato, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, dovrà contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione-mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti
uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e
penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 dicembre 2011