Vista la propria Ordinanza n. 2903 del 04 Novembre 2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità in un tratto di Via S. Trinità e di Via Carbonaia, allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione denominata "Bancarelle in S. Trinità" consistente in mostra-mercato;
dato atto che la precedente Ordinanza n. 2883 del 03 Novembre 2011, riferita ad interveti alla rete idrica in un tratto di Via Rinaldesca, risulta incompatibile in quanto le strade interessate dalla deviazione per l'interveto in Via Rinaldesca, ricadono nelle vie interessate dalla manifestazione di cui all'Ordinanza n. 2903/2011;
preso atto previo contatti con Publiacqua S.p.A. della possibilità di rinviare l'intervento in Via Rinaldesca e pertanto revocare l'Ordinanza 2883/2011;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che il giorno 09 NOVEMBRE 2011
sia REVOCATA l'Ordinanza n. 2883/2011 relativa ai provvedimenti di viabilità adottati per l'esecuzione dei lavori alla rete idrica in:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 novembre 2011