Premesso che, da accertamenti e verifiche in Via Don Pio Vannucchi a seguito di lavori di rifacimento del manto stradale e modulazione della stessa sede stradale, eseguiti dal Servizio 4V - Gestione Rete Stradale, è emersa la necessità di regolamentare gli spazi da adibire alla sosta di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, garantendo al contempo la piena fruibilità dei marciapiedi da parte dei pedoni e la circolazione veicolare;
dato atto, per le suddette motivazioni nonché per la sicurezza e la fluidità della circolazione, dell'urgenza di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle Leggi e sull'orinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 27 OTTOBRE 2011 nel tratto di via sotto elencato siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1
istituzione di n. 3 stalli riservati alla sosta dei ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo.
2
istituzione di n. 2 stalli riservati alla sosta dei ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo.
3
istituzione di n. 2 stalli riservati alla sosta dei ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo.
Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra precedente ordinanza inerente alla circolazione ed alla sosta nei suddetti tratti di Via Don Pio Vannucchi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 27 ottobre 2011