Allo scopo di consentire lo svolgimento dei mercati rionali settimanali in Via Sant'Andrea a Tontoli, Piazza E. Ponzecchi ed in Piazza A. Eistein che normalmente svolti nella giornata di Martedì, ricadrebbero in data 01 Novembre 2011 festività di "Tutti i Santi";
visto il regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche con Delibere D.C.C. n. 132 del 19/06/2003, D.C.C. n. 81 del 19/05/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede lo spostamento di dette attività commerciali al giorno precedente se ricadenti in giorno festivo;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità, per la sicurezza e fluidità della circolazione e per consentire il posizionamento dei veicoli e delle strutture occorrenti allo svolgimento dei suddetti mercati rionali;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del Nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che il giorno 31 OTTOBRE 2011 "lunedì" dalle ore 06:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 16:00, in occasione dello svolgimento dei mercati settimanali di Via Sant'Andrea a Tontoli, Piazza E. Ponzecchi e Piazza A. Eistein, a seguito dettagliate, siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
limitatamente alle aree ordinariamente adibite allo svolgimento dei predetti mercati settimanali
DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli a servizio e supporto degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione ;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI e/o IN TUTTA L'AREA eccetto i veicoli a servizio e supporto degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.
La Società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto del Comune di Prato, deve installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli spazi adibiti alla sosta degli invalidi, muniti dell'apposito contrassegno Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, ed inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, nonché per la sicurezza degli avventori e dei pedoni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 ottobre 2011