Allo scopo di consentire lavori per intervento urgente, per la messa in sicurezza della struttura arginale in destra idraulica del "Torrente Iolo" delimitante la Via della Montagnola, tratto tra la Via Pistoese e la Pista Ciclabile A. Binda, strada a percorrenza promiscua, veicolare e ciclopedonale;
preso atto della richiesta inoltrata dalla Ditta Cafissi Alvaro s.r.l.il giorno 20 Ottobre 2011, incaricata dalla Provincia di Prato - Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale, si richiede l'adozione di provvedimenti di viabilità nel suddetto tratto di Via della Montagnola, allo scopo di provvedere all'esecuzione dei suddetti lavori;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.s. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione aprovato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
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che dal giorno 24 OTTOBRE 2011 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannelli integrativi di validità;
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durante l'intera fase del divieto di transito, il traffico veicolare, dei residenti nel tratto di strada bianca a numerazione interna di Via Pistoiese (civico 605) sarà deviato in;
Via Pistoiese, Via Vodice, Via Montaperti per immettersi nel tratto senza uscita, a numerazione interna di Via Pistoiese.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previe opportune intese con Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 21 ottobre 2011