Comune di Prato
Piazza Mercatale 31 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/6604/5616/5646 - Fax 0574.183.7371

Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2766/2011

Proroga ordinanza 2293/2011 Ponte al Mercatale- Servizio Gestione Rete Stradale.
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 2293/2011, già prorogata con ordinanza n. 2610/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire, sul Ponte al Mercatale, l'esecuzione di lavori di rifacimento tratti di marciapiede e sostituzione tratto tubazione della rete gas, e modulazione della sede stradale, previsti nell'ambito del "Progetto di riqualificazione degli spazi pubblici della Circoscrizione Prato Centro" eseguiti dall'Impresa Banchelli s.r.l.;

vista la richiesta del giorno 21 Ottobre 2011, del Servizio 4V Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici inerente all'adozione di provvedimenti di viabilità;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 20 Ottobre 2011;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 2293/2011 già prorogata con ordinanza n. 2610/2011, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che l'Ordinanza n. 2293/2011, già prorogata con ordinanza 2610/2011, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 10 NOVEMBRE 2011 fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

1.

  • Ponte al Mercatale;
  • Piazza Mercatale, tratto compreso tra il Ponte al Mercatale ed il civico 102:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: transito vietato ai pedoni;

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.


1.1

Chiusura temporanea del sotto elencato tratto di pista ciclabile consentendo contestualmente il traffico a tutti i veicoli:

  • Pista Ciclabile "Fausto Coppi", tratto posto tra la Porta al Mercatale, l'intersezione con la Via G. Amendola e l'intersezione con Via G. Matteotti.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico da parte della società So. Ri. S.p.A. la quale deve essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 21 ottobre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)