Visto la propria Ordinanza n. 2627/2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento di un mercato organizzato dalla CISL - AMBULANTI Prato che si svolgerà in data 16 Ottobre 2011 in Piazza Mercatale;
Preso atto previ contatti telefonici, in data 12 Ottobre 2011 con il Signor Rolando Breschi, in qualità di Segretario Generale della suddetta associazione, il quale ci informava che detto mercato si svolgerà soltanto nella parte rialzata di Piazza Mercatale adibita a parcheggio a pagamento;
Vista la Determinazione n. 2585 del 28 Settembre 2011 rilasciata dal Dirigente del Servizio 8D Edilizia e Attività Economiche, con la quale è stata autorizzata la CISL AMBULANTI Prato allo svolgimento del mercato in oggetto;
Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti alla manifestazione, accogliere la richiesta ed adottare nuovi provvedimenti temporanei di viabilità revocando al contempo i provvedimenti adottati con Ordinanza n. 2627/2011;
Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
Visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1.
che sia revocata l'Ordinanza n. 2627/2011, inerente a provvedimenti di viabilità in Piazza Mercatale;
2.
che il giorno 16 OTTOBRE 2011, nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore 06:00 fino al teremine della manifestazione e comunque non oltre le ore 21:00, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 07:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 21:00, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione;
durante l'attività di mercato, l'area sopra citata dovrà essere opportunamente circoscritta mediante un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
La C.I.S.L. Ambulanti, organizzatrice del mercato, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre la C.I.S.L. Ambulanti, dovrà contattare l'Azienda A.S.M. s.p.a. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione - mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico dell'organizzazione della manifestazione - mercato, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 12 ottobre 2011