Vista la richiesta P.G. 114371 del 30 Settembre 2011 presentata a questo Ufficio dal Sig. Oliviero Giorgi in qualità di Presidente dell'Associazione Narnalinsieme, allo scopo di consentire lo svolgimento di una fiaccolata di commemorazione per le tre vittime e le famiglie danneggiate dall'alluvione del 05 ottobre 2010, prevista per il giorno 05 Ottobre 2011;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
acquisita contestualmente all'istanza, la dichiarazione per le attività rumorose all'aperto, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;
visto la comunicazione di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 del R.D. 18.06.1931 n. 773 T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza ed i termini in essa concordati, presentata presso la Questura di Prato in data 27 Settembre 2011;
rilevata la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di adottare specifici provvedimenti di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che il giorno 05 OTTOBRE 2011 dalle ore 21:00 fino termine della fiaccolata e comunque non oltre le ore 23,00, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla fiaccolata.
DISPONE INOLTRE
che dovrà essere rispettato il percorso predetto;
che i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti;
che gli organizzatori della manifestazione dovranno
adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad assicurare che la manifestazione si svolga in modo ordinato e sia garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;
che dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento del corteo al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità al presente provvedimento;
che ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;
che gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario d'interesse.
AVVISA
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione in particolare sollevano questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi;
che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previste dalla normativa in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti;
che in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previo opportune intese tra il Comando di Polizia Municipale ed il Funzionario responsabile del servizio di ordine pubblico della locale Questura, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diversa disciplina dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
che la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti;
che i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti, nonché curare che gli stessi osservino le norme del codice della strada e le norme di sicurezza vigenti;
che prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso ovvero ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;
che sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;
che sia impedito ai partecipanti di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;
che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, fermi restando gli oneri per gli eventuali necessari ripristini a totale carico degli organizzatori;
che al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, o dagli altri utenti della strada.
RENDE NOTO
che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 18 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e di quelle di cui al Titolo II del R.D. 6 maggio 1940, n. 635(Reg. Esec. T.U.L.P.S.).
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 3 ottobre 2011