Visto il fax pervenuto a questo ufficio in data 24 Gennaio 2011 P.G. n. 9482 con il quale A.S.M. S.p.A. - Servizio Manutenzione Ambiente Urbano richiede in Via Martino Mati civico 5 l'adozione di provvedimenti di viabilità per la realizzazione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione;
rilevata la necessità di accogliere la richiesta di cui sopra e di adottare provvedimenti di viabilità, istituendo apposito stallo di sosta con riserva generica a favore dei veicoli al servizio delle persone invalide;
sentito il parere favorevole del Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico;
visti gli artt. 5/comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 , 149 e 381 del Regolamento di attuazione del citato codice,approvato con D.Lgs. 16.12.1992 n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/96 e 74 del D.Lgs. n. 196/2003;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 04 FEBBRAIO 2011 in
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopracitato contrassegno.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 1 febbraio 2011