Vista la propria ordinanza n. 1119 del 06.05.2011, con la quale è stata disciplinata la sosta in Piazza Mercatale con esclusione della parte centrale della piazza stessa, rialzata rispetto al piano viario;
rilevata la necessità di regolare nuovamente la sosta nella predetta piazza, con esclusione della parte centrale della piazza stessa, rialzata rispetto al piano viario, adottando gli appropriati provvedimenti e revocando, contestualmente, quelli oggetto dell'ordinanza n. 1119 del 06.05.2011;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1.
che dal giorno 01 OTTOBRE 2011 sia revocata l'Ordinanza n. 1119 del 06.05.2011 inerente alla disciplina della sosta in Piazza Mercatale con esclusione della parte centrale della piazza stessa, rialzata rispetto al piano viario.
2.
che dal giorno 01 OTTOBRE 2011, in Piazza Mercatale, siano adottati i seguenti provvedimenti:
PIAZZA MERCATALE, sul lato destro della carreggiata:
2.1
l'area prospiciente il civico 46 fino al civico 16 sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35 esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.2
l'area prospiciente il civico 12 fino al civico 4, limitatamente alla parte finitima al marciapiede, sia destinata alla sosta di ciclomotori e motocicli esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.3
l'area prospiciente il civico 13 fino al civico 4, per la sua proiezione, ad eccezione della parte destinata alla sosta di cui al precedente paragrafo 2, fino al limite della carreggiata, sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 4A, 5A, 10, 13, 15, 25, 35 esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.4
l'area prospiciente il civico 180 fino alla proiezione del civico 155 sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.5
nell'area prospiciente il civico 152 fino al civico 146/A, per la sua proiezione fino alla carreggiata, sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 4/A, 5/A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.6
l'area prospiciente il civico 147 fino al civico 146/A, limitatamente agli stalli in prossimità del marciapiede, sia destinata alla sosta di ciclomotori e motocicli, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.7
l'area prospiciente il civico 141 fino al civico 123, per la sua proiezione fino alla carreggiata, sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 5B, 8, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.8
sul fronte dell'immobile con accesso dal civico 111 (caserma Guardia di Finanza) sia consentita la sosta ai mezzi della Guardia di Finanza, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.9
nell'area delimitata ad est dal fabbricato con accesso dal civico 111 (caserma Guardia di Finanza), ad ovest dal fabbricato con accesso al civico 110 ed a nord dalle mura medievali lungo l'argine del fiume Bisenzio sia consentita la sosta alle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.10
nell'area prospiciente il civico 110 fino al civico 104, sia conconsentita la sosta gratuita alle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.11
l'area prospiciente il civico 94 fino al civico 53, per la sua proiezione fino alla carreggiata, sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 5B, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati.
PIAZZA MERCATALE, sul lato sinistro della carreggiata:
2.12
l'area di forma triangolare delimitata dalle due corsie di marcia, una verso San Silvestro e l'altra verso il Canto al Mercatale, e dalla corsia di inversione posta in proiezione del civico 33 (lato Canto al Mercatale), sia destinata a parcheggio a pagamento mediante parchimetro nei giorni feriali ad esclusione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.12/A.
nella stessa area di forma triangolare, ad esclusione del perimetro contraddistinto dagli stalli di sosta di colorazione blu così come descritti al punto 13, una parte sia destinata alla sosta di moto e ciclomotori, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati, con accesso dalla rampa di inversione della piazza Mercatale posta in proiezione del civico 33;
2.13
l'area ricompresa tra la corsia di marcia in direzione di via San Silvestro e la parte rialzata del parcheggio interno alla piazza, con inizio dalla proiezione del civico 31 fino alla proiezione del civico 8, sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.14
la corsia di inversione che si dirama all'altezza del civico 1, unendo così la corsia di marcia in direzione di via S. Silvestro con la corsia di marcia in direzione del Canto al Mercatale, sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.15
l'area ricompresa tra la corsia di marcia in direzione di via San Silvestro e la parte destinata a giardino interno alla piazza, con inizio dalla proiezione del civico 181 fino alla proiezione del civico 134, sia destinata alla sosta a pagamento mediante parchimetro nella fascia oraria compresa dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali ad eccezione delle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.16
l'area ricompresa tra la corsia di marcia in direzione del Canto al Mercatale e la parte destinata a giardino interno alla piazza, con inizio della proiezione del civico 134 fino alla proiezione del civico 104, sia destinata alla sosta riservata alle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati;
2.17
l'area ricompresa tra la corsia di marcia in direzione del Canto al Mercatale e la parte rialzata del parcheggio interno alla piazza, con inizio della proiezione del civico 93 fino alla proiezione del civico 65, sia destinata alla sosta riservata alle categorie 1, 2, 3, 3A, 10, 13, 15, 25, 35, esclusivamente entro gli stalli contrassegnati.
3. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza inerente alla disciplina della sosta in piazza Mercatale, ad eccezione della parte rialzata destinata a parcheggio, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 20 settembre 2011