Vista l'ordinanza n.1730 del 17 Agosto 2010, con la quale è stato istituita, in Via Chiaro Davanzati civico 10, un'area destinata ai veicoli per operazioni di carico e scarico merci;
vista la nota pervenuta a questo ufficio in data 04 Marzo 2011, con la quale A.S.M. S.p.A. - Servizio Manutenzione Ambiente Urbano, a cui è affidata la gestione della segnaletica stradale, ha richiesto la revoca della suddetta ordinanza, causa la cessazione dell'attività lavorativa in luogo, relativa allo stallo riservato ai veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci;
rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati con Ordinanza n. 1730/2010 relativi allo stallo di sosta riservato ai veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione;
dato atto del parere favorevole del Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 21 SETTEMBRE 2011
sia REVOCATA l'Ordinanza n. 1730/2010 che istituiva, in:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 20 settembre 2011