Vista l'ordinanza n. 1142 del 23 Giugno 2009, con la quale è stato istituito, in Via Montalese civico 96, uno stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione con riserva a favore del titolare del contrassegno n. 7004;
vista la nota pervenuta a questo ufficio in data 22 Marzo 2011, con la quale A.S.M. S.p.A. - Servizio Manutenzione Ambiente Urbano, a cui è affidata la gestione della segnaletica stradale, ha richiesto la revoca della suddetta ordinanza, causa l'avvenuto decesso del concessionario, relativa allo stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione;
rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati con Ordinanza n. 1142/2009 relativi allo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide munite di speciale contrassegno posto in Via Montalese civico 96 con riserva a favore del titolare del contrassegno n. 7004;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione;
dato atto del parere favorevole del Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 20 SETTEMBRE 2011
sia REVOCATA l'Ordinanza n. 1142/2009 che istituiva, in Via Montalese, sul fronte del civico 96, n. 1 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione, con riserva a favore del titolare al contrassegno n. 7004.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 19 settembre 2011