Vista la propria Ordinanza n. 319/2011 già prorogata con Ordinanza n. 1959/2011 con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità, con validità fino 15 Settembre 2011, per consentire e regolamentare la circolazione stradale in Via delle Pleiadi, strada inserita nella nuova viabilità del centro commerciale "Parco Prato";
preso atto che non è ancora avvenuta la presa in consegna, da parte degli uffici competenti di questa amministrazione, delle aree e vie relative all'urbanizzazione del centro di cui sopra;
preso atto altresi che alla data del 15 Settembre 2011 non sono ancora state ultimate le opere di urbanizzazione primaria come previsto dalla convenzione di urbanizzazione;
dato atto che l'Assessorato alla Mobilità ha impartito specifiche direttive per prorogare i provvedimenti adoottati con la citata Ordinanza n. 319/2011, allo scopo di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria previste;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 319/2011 già prorogata con Ordinanza n. 1959/2011 venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori di urbanizzazione primaria e comunque non oltre il giorno 08 OTTOBRE 2011 fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI FERMATA ambo i lati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 16 settembre 2011