Vista la propria ordinanza n. 2558 del 20.09.2005, con la quale è stata disciplinata la sosta, a pagamento con parchimetro, in Piazza del Mercato Nuovo;
rilevata la necessità, in seguito alla recente ristrutturazione degli stalli di sosta, di regolare nuovamente la sosta nella predetta piazza, adottando gli appropriati provvedimenti e revocando, contestualmente, quelli oggetto dell'ordinanza n. 2558 del 20.09.2005;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1.
che sia revocata l'Ordinanza n. 2558 del 20.09.2005, inerente alla disciplina della sosta in Piazza del Mercato Nuovo;
2.
che dal giorno 15 SETTEMBRE 2011, in Piazza del Mercato Nuovo, siano adottati i seguenti provvedimenti:
2.1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 00:00-24:00 IN TUTTA LA PIAZZA con pannello integrativo AL DI FUORI DEGLI APPOSITI STALLI CONTRASSEGNATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità 00:00-24:00 e di rimozione coatta in tutta la piazza al di fuori degli appositi stalli contrassegnati;
2.2
SOSTA - PER SOLE AUTO - REGOLAMENTATA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCHIMETRO (FASCIA "B"), DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00 DEI SOLI GIORNI FERIALI esclusivamente all'interno degli appositi stalli contrassegnati, eccetto:
- che nei giorni e nelle fasce orarie di svolgimento dei mercati settimanale e straordinari, nei quali vigono i provvedimenti di divieto emessi con apposita ordinanza;
- che per le categorie 3, 3/A, 4A, 5A, 13, 17, CP, C ad esclusione dei giorni e delle fasce orarie riservate, con apposita ordinanza, allo svolgimento dei mercati settimanale e straordinari;
sia apposta conforme idonea segnaletica stradale di parcheggio con pannelli integrativi di validità, parchimetro, eccezione e auto.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 15 settembre 2011