Vista la propria Ordinanza n. 2942/2010, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità, allo scopo di consentire lavori per intervento urgente,per la messa in sicurezza della struttura arginale in destra idraulica del "Fosso di Iolo" delimitante la Via Argine del Fosso nel tratto compreso tra il civico 76 ed il cvico 80, strada che da accesso all'agglomerato urbano denominato "Case Coveri";
visto la richiesta inoltrata via fax il giorno 25 Gennaio 2011 dalla Provincia di Prato - Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale è stata richiesta la proroga dei provvedimenti di viabilità in un tratto di Via Argine del Fosso, allo scopo di provvedere all'esecuzione dei suddetti lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta escutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori prima della data del 31 GENNAIO 2011;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, di accogliere la richiesta e prorogare la sopra citata Ordinanza n. 2942/2010 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 2942/2010, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 28 FEBBRAIO 2011 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 31 gennaio 2011