Vista la propria Ordinanza n. 2126/2011 con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire, in Piazza del Collegio, l'esecuzione di lavori di rifacimento dei marciapiedi, previsti nell'ambito del "Progetto di interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale anno 2010 - Prato Centro", eseguiti dall'Impresa Banchelli s.r.l.;
vista la richiesta presentata il giorno 12 Settembre 2011 dall'Impresa Banchelli s.r.l. esecutrice dei lavori, tendente ad ottenere una proroga della suddetta ordinanza;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 12 Settembre 2011;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 2126/2011 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 2126/2011 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 24 SETTEMBRE 2011 fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto di transito vietato ai pedoni;
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di strettoia asimmetrica a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto di limite massimo di velocità 20 km/h;
durante l'esecuzione dei lavori l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992 e mediante l'apposizione di conforme e idonea segnaletica stradale
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 13 settembre 2011