Visto la propria Ordinanza n. 2208 /2011 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire una cena in strada che avrà luogo il giorno 10 Settembre 2011 in Via Aurelio Saffi,, nell'ambito delle manifestazioni previste per la "Festa della Madonna Addolorata" organizzata dalla Parrocchia della Pieve di San Pietro a Iolo;
rilevato che detta richiesta, della parrocchia di San Pietro a Iolo, riportava un errore sull'orario di svolgimento della manifestazione;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare nuovi provvedimenti temporanei di viabilità revocando al contempo i provvedimenti adottati con Ordinanza n. 2208/2011;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che sia revocata l'Ordinanza n. 2208/2011, inerente provvedimenti di viabilità in Via Aurelio Saffi;
2.
che il giorno 10 SETTEMBRE 2011 dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 24:00 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO garantendo l'accesso e l'uscita di tutti i veicoli adibiti al servizio della casa di riposo ivi ubicata e i mezzi di soccorso, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;
l'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
2.1 deviazioni
durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato in:
Via A. Guazzalotri - Via Soffredi del Grazia - Via Gherardacci - Via F.lli Bandiera, adottando all'uopo i seguenti provvedimenti di viabilità
2.2 ulteriori provvedimenti
DIREZIONI OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria diritto;
3.
è fatto carico a gli organizzatori della cena di dare adeguata informazione all'utenza mediante la collocazione di un congruo numero di pannelli di preavviso in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale , gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'Organizzatore della manifestazione dovrà installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli antincendio, di pronto soccorso o dei Servizi di Polizia.
Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 settembre 2011