Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2206/2011

Revoca Ordinanza 741/2010 - Via F. Vannetti Donnini;
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 2205 del 05 Settembre 2011, con la quale è stata disciplinata la circolazione veicolare in Via F. Vannetti Donnini, in concomitanza con l'apertura al transito veicolare di un nuovo tratto della suddetta via;

dato atto che la precedente Ordinanza n. 741 del 16 Aprile 2010, riferita alla disciplina della circolazione veicolare nella sopra elencata via, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 05 SETTEMBRE 2011:

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 741/2010 relativa alla disciplina della circolazione veicolare in Via Franco Vannetti Donnini e i provvedimenti menzionati nella medesima ed a seguito dettagliati:

1.

  • Via Franco Vannetti Donnini, nel tratto compreso tra Via dei Tessitori e Via P. da Prato:

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

1.1

  • Via Franco Vannetti Donnini, in corrispondenza dell'intersezione con Via dei Tessitori:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a destra;

1.2

  • Via dei Tessitori, in corrispondenza dell'intersezione con Via F. Vannetti Donnini:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 settembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)