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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2200/2011

Revoca Ordinanza 1639/2003 - Via Po - Via Montalese - Via F. Strozzi pulizia fondo stradale
il dirigente

Viste le proprie Ordinanze n. 2102 - n. 2103 - n. 2104 e 2105 del 12 Agosto 2011, con la quale è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale respettivamente in Via F. Strozzi, tratto compreso tra la Via A. Marini e la Via C. Battisti - Via F. Strozzi, tratto compreso tra la Via Montalese e la Via A. Marini - Via Montalese, tratto compreso tra la Via Po e la Via F. Strozzi - Via Po;

dato atto che la precedente Ordinanza n. 1639 del 20 Agosto 2003, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nelle sopra elencate vie, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 05 SETTEMBRE 2011

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 1639/2003 relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nelle sotto elencate vie:

  • Via F. Strozzi, tratto compreso tra la Via A. Marini e la Via C. Battisti ;
  • Via F. Strozzi, tratto compreso tra la Via Montalese e la Via A. Marini;
  • Via Montalese, tratto compreso tra la Via Po e la Via F. Strozzi ;
  • Via Po:

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 settembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)