Comune di Prato
Piazza Mercatale 31 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/6604/5616/5646 - Fax 0574.183.7371

Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2198/2011

Esercitazioni gimkana motociclistica - Polizia Municipale.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di esercitazioni di gimkana del personale del Reparto Motociclisti del Corpo di Polizia Municipale, prevista nel periodo compreso tra il giorno 09 Settembre 2011 ed il giorno 25 Settembre 2011 nel Piazzale Lorenzo Bandini;

vista la richiesta del Commissario Michele Maionchi Responsabile dell'U.O. Servizi Motociclistici e Autoparco del Comando di Polizia Municipale, inoltrata a mezzo e-mail in data 02 Settembre 2011, per l'adozione di provvedimenti di viabilità nel piazzale suddetto;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed adottare appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione;

visti gli artt. 5, comma 3 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 06 SETTEMBRE 2011 fino al giorno 25 SETTEMBRE 2011 in fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel sottoindicato Piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazzale Lorenzo Bandini, in tutta l'area eccetto una corsia per i veicoli in accesso ed uscita all'asilo nido ivi ubicato:

DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli della Polizia Municipale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATAIN TUTTA L'AREA eccetto i veicoli della Polizia Municipale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.


Il richiedente, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 a cura e spese edell'ASM S.p.A;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico del richiedente, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 2 settembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)