Vista la richiesta pervenuta via e-mail il giorno 31 Agosto 2011 a questo ufficio con la quale l'Ing. Erika Bartoletti del Servizio Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici ha richiesto l'adozione di provvedimenti di viabilità, della passerella cilclo pedonale posta in attraversamento del Torrente "Bardena / Fosso di Iolo" ed a collegamento tra la Via Sulla Vella e la Via Valdingole e Fossetto, in quanto non sussistono più le caratteristiche per la sicurezza e staticità;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire e la sicurezza;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 41 del Nuovo C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 02 SETTEMBRE 2011 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO, su ambo i lati di accesso a detta passerella, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, su ambo i lati di accesso a detta passerella, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
la chiusura di detta passerella ciclo pedonale sia delimitato con collocazione di di strutture fisse ed opportunamente segnalate.
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altro eventuale precedente atto afferente detta passerella ciclo pedonale che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 1 settembre 2011