Vista la propria Ordinanza n. 106/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire interventi urgenti per la messa in sicurezza della rete gas in Via Pistoiese civico 38;
visto la richiesta di proroga della medesima Ordinanza n. 106/2011, inoltrata tramite fax il giorno 28 Gennaio 2011 da Estraretigas;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che la segnaletica stradale, già opportunamente collocata, nonchè l'area delimitata di cantiere, non è stata in alcun modo alterata nel corso dei giorni precedenti e che non è stato possibile ultimare i lavori prima della data del 22 GENNAIO 2011;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, di accogliere la richiesta e prorogare la sopra citata Ordinanza n. 106/2011 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 106/2011, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 04 FEBBRAIO 2011 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4G- U. O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 28 gennaio 2011