Allo scopo di consentire, in Via Argine del Calice l'esecuzione di lavori urgenti per il ripristino ed il consolidamento dell'arginatura sinistra idraulica del torrente Calice, posta a margine della Via Argine del Calice nel tratto compreso tra il Ponte dei Bini e per una lunghezza di circa ml. 400 in direzione di Via Ponte dei Bini, eseguiti dalla Ditta Tirri Felice s.r.l. con sede a Torrile (PR) Strada Provinciale per Golese, 445;
vista la richiesta pervenuta via fax in data 23 Agosto 2011 dalla dalle ditta esecutrice dei lavori inerente all'adozione di provvedimenti di viabilità;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1041 del giorno 26 Novembre 2010, con la quale l'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo della Provincia di Prato ha assegnato i suddetti lavori all'impresa suddetta;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 26 AGOSTO 2011 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 SETTEMBRE 2011 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
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Via Argine del Calice, nel tratto compreso tra il Ponte dei Bini e per una lunghezza di circa ml. 400 in direzione di Via Ponte dei Bini:
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2 Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti in corso, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso del divieto di transito da collocarsi alle seguenti intersezioni:
Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 23 agosto 2011