Premesso che durante lo svolgimento dell'edizione 2011 del Luna Park, previsto nel periodo 27 Agosto 2011-18 Settembre 2011, si rende necessario ottimizzare la gestione degli spazi di parcheggio disponibili;
vista la D.G.C. n. 349 del 27/07/2010, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito che la sosta nell'area opportunamente individuata nella medesima D.G.C., in fregio al Viale G. Marconi, debba essere consentita alle sole autovetture, soggetta al pagamento di una tariffa forfettaria e che la gestione sia affidata ad Essegiemme S.p.A., quale gestore, per conto di ASM S.p.A. e del Comune di Prato, del servizio dei parcheggi cittadini a pagamento;
vista la nota dell'Assessorato alla Mobilità del 16.08.2011, P. G. n. 99614, con la quale è stato disposto, da un lato, che il pagamento della sosta nell'area sopra descritta, alla tariffa stabilita con la citata D. G. C. n. 349/2010, avvenga esclusivamente nei giorni 3, 4, 10 e 11 settembre 2011, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, e, dall'altro, che nei restanti giorni di svolgimento del Luna Park la medesima area sia inibita alla sosta mediante l'apposizione di barriere ai varchi d'ingresso;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 2129 del 3/08/2011 del Servizio Edilizia e Attività Economiche, con la quale è stato disposto lo svolgimento del Luna Park nell'area descritta dal 27 Agosto 2011 al 18 Settembre 2011;
vista la propria ordinanza n. 2031 del 10/08/2011, con la quale è stata disciplinata la circolazione nell'area ove avrà luogo lo svolgimento del Luna Park 2011;
Dato atto della necessità di disciplinare la gestione della sosta durante lo svolgimento del Luna Park in conformità a quanto disposto con la richiamata D.G.C. n. 349 del 27/07/2010 e con la nota dell'Assessorato alla Mobilità del 16/08/2011, P. G. n. 99614;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 27 AGOSTO 2011 fino al termine del Luna Park e comunque non oltre il giorno 18 SETTEMBRE 2011 nelle sottoelencate aree siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI FERMATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di validità;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 10 km/h;
2.
PARCHEGGIO A PAGAMENTO nei giorni 3, 4, 10 e 11 Settembre 2011, nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00, apponendo conforme idonea segnaletica di parcheggio con pannelli integrativi di validità e di tariffe per la sosta a pagamento;
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica di parcheggio con pannelli integrativi di auto;
gli stalli adibiti alla sosta delle autovetture dovranno essere opportunamente individuati e delimitati mediante la posa in opera di un congruo numero di coni e/o delineatori flessibili ovvero altro strumento di segnalazione e delimitazione conforme al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione.
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 10 km/h;
2.1
al fine di consentire in condizioni di maggiore sicurezza le manovre di accesso e di uscita dalla sopra citata area, Essegiemme S.p.A. dovrà appporre conforme idonea segnaletica stradale di dare precedenza "DARE PRECEDENZA" in corrispondenza del varco di uscita dalla medesima area.
3
nei restanti giorni ed orari di svolgimento del Luna Park, diversi da quelli indicati al punto 2 della presente ordinanza, dovrà essere inibita la sosta mediante apposizione di barriere ai varchi d'ingresso conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, previe opportune intese con il Servizio 4U U.O.C Trasporti e Traffico, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Essegiemme S.p.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della legge n. 1034/1971 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico di Essegiemme S.p.A., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 17 agosto 2011