Vista la nota pervenuta a questo ufficio in data 11 Agosto 2011 P.G. n. 98615 con la quale A.S.M. S.p.A. Servizio Manutenzione Ambiente Urbano, ha richiesto d'istituire in Via Legnano sul fronte dei civici 2 - 2/a, un'area destinata ai veicoli per il carico e scarico di cose dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali, in modo tale da consentire che dette operazioni si svolgano in sicurezza e senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
dato atto che la richiesta risulta accoglibile;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti alle operazioni;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 12 AGOSTO 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
istituzione di un'area destinata ai veicoli per il carico e lo scarico di cose con validità dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo a Via Legnano, civici 2 - 2/a, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 11 agosto 2011