Allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "San Paolo in Festa" che si svolgerà nei giorni 10 e 11 Settembre 2011 in un tratto di Via G.L. Spontini e di Via L. Boccherini, organizzata dal circolo A.R.C.I. di San Paolo;
Vista la richiesta presentata da So.Ri. S.p.a. il giorno 09 Agosto 2011 pratica Asup. n. 1834/2011;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto della Deliberazione n.7 del 7 Luglio 2011 di Concessione del Patrocinio in favore della manifestazione "San Paolo in Festa" rilasciata dal Comitato esecutivo della Circoscrizione Prato Ovest;
acquisita contestualmente all'istanza, la dichiarazione per le attività rumorose all'aperto, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e dei partecipanti alla manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare provvedimenti di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del nuovo C.d.S. D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che dalle ore 00:00 del giorno 10 SETTEMBRE 2011 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 06:00 del giorno 12 SETTEMBRE 2011, nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI ECCETTO I VEICOLI della manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto sosta, con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
1.1 deviazioni
durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà così deviato:
quello proveniente da Via P. Mascagni in:
Via P. Mascagni - Via dell'Alberaccio -- e/o -- Via P. Mascagni - Via G. Carissimi - Via L Boccherini e Via G. L. Spontini;
mentre quello proveniente da Via G.L. Spontini in direzione Via P. Mascagni, sarà deviato in:
Via R. Leoncavallo e Via P. Mascagni -- e/o -- Via dell'Alberaccio - Via A. Vivaldi e Via P. Mascagni.
2. Ulteriori provvedimenti
2.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria diritto;
2.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a destra;
2.3
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione consentite diritto e destra.
3.
è fatto carico agli organizzatori dello spettacolo di dare adeguata informazione all'utenza mediante la collocazione di un congruo numero di pannelli di preavviso in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495)
ed in particolare:
dovrà essere impedito ai partecipanti alla manifestazione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;
dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
che gli organizzatori devono preavvisare almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico, qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di interesse;
che gli organizzatori devono provvedere preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza;
gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;
dovranno essere rimossi, al termine della manifestazione, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti la manifestazione.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. ,in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
L'efficacia della presente ordinanza è, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 settembre 2011