Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2014/2011

Proroga ordinanza 1741/2011 Via Rosmini rete gas CEA;
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 1741/2011 con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire, l'esecuzione lavori di scavo per la sostituzione di un tratto della rete gas cittadina, in Via Antonio Rosmini eseguiti dalla Cooperativa Edile Appennino a r.l., con sede a Calderara di Reno (BO), Via Bacciliera n. 10/12, per conto di Estra Reti Gas s.r.l.;

vista la nota presentata il giorno 06 Agosto 2011 dalla Cooperativa Edile Appennino a r.l., con sede a Calderara di Reno (BO) esecutrice dei lavori, con la quale la stessa impresa ha richiesto una proroga per ultimazione dei lavori fino al 16 Settembre 2011, non essendo possibile ultimare i lavori entro il giorno 06 Agosto 2011 ;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 1741/2011 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che l'Ordinanza n. 1741/2011 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 16 SETTEMBRE 2011 fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Antonio Rosmini:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i residenti e i frontisti, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

l'intera area interessata dalla cena dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

2. Deviazioni

durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato in:

Via Sem Benelli, Via Luigi Cadorna e Piazza S. M. della Pietà.


3. Preavvisi

è fatto carico alla C.E.A. Cooperativa Edile Appennino a r.l., ditta esecutrice dei lavori di dare adeguata informazione all'utenza mediante la collocazione di un congruo numero di pannelli di preavviso in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Via Niccolò Machiavelli, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sem Benelli;
  • Via Giuseppe Cesare Abba, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sem Benelli;
  • Via Raffaello Lambruschini, in corrispondenza dell'intersezione con la Rotatoria 114;


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico da parte della società So. Ri. S.p.A. la quale deve essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 9 agosto 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)