Allo scopo di consentire l'allestimento delle strutture necessarie allo svolgimento delle manifestazioni previste nell'ambito del Corteggio Storico 2011 ed il successivo smontaggio delle stesse;
preso atto della comunicazione dell'Ufficio del Cerimoniere del Comune, Servizio Gabinetto del Sindaco e Organi Istituzionali, pervenuta in data 9 Agosto 2011, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
valutato di poter accogliere la richiesta suddetta adottando, al contempo, appropriati provvedimenti di viabilità per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che dalle ore 07:00 del giorno 31 AGOSTO 2011 fino al termine dello svolgimento delle previste manifestazioni e del successivo smontaggio delle strutture e comunque non oltre le ore 16:00 del giorno 10 SETTEMBRE 2011 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA LA PIAZZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto il collegamento tra Largo G. Carducci e la Via Firenzuola, e tra la Via S. Stefano e Via G. Mazzoni, nonché il collegamento tra la Via della Sirena e Piazza F. Lippi, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
l'intera area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S., in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 616/1977 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R. D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R. D. 6 maggio 1940, n. 635).
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La società affidataria del servizio di segnaletica stradale per conto di A.S.M. S.p.A., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 10 agosto 2011