Vista la propria Ordinanza n. 1686/2011 con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire, in un tratto di Via del Ferro, l'esecuzione lavori stradali di scavo per la sostituzione di un tratto di fognatura in Via del Ferro, a seguito di perdite idriche come eseguiti dalla ditta CEM Costruzioni Edil Metal s.r.l. per conto di Publiacqaua S.p.A;
vista la richiesta presentata il giorno 29 Luglio 2011 dalla ditta CEM Costruzioni Edil Metal s.r.l. esecutrice dei lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 30 Luglio 2011;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 1686/2011 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 1686/2011 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 27 AGOSTO 2011 fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
DIVIETO DI TRANSITO eccetto residenti e frontisti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata:
2. Deviazioni
durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare proveniente da Via del Ferro sarà deviato in:
Via A. Papi, Via G. Guinizzelli, Via Roma;
3. Ulteriori provvedimenti
Al fine di attuare la suddetta deviazioni nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti alla viabilità:
3.1
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Via T. Meroni verso la Via A. Papi, revocando l'attuale senso di marcia ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: senso unico di circolazione;
3.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale;
3.2.1
SENSO VIETATO verso Via T. Meroni, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop.
3.3
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme ed idonea direzioni consentite diritto e destra;
3.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
4 Preavvisi
durante la fase dei provvedimenti temporanei di viabilità sopra indicati, al fine di fornire la massima informazione circa il divieto di transito e la conseguente deviazione all'uopo adottata, sia apposta una congrua quantità di segnaletica di preavviso ed indicante la deviazione in corrispondenza delle sotto elencate intesezioni:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 29 luglio 2011