Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1839/2011

Revoca stallo sosta handicap generico - Via Martino Mati civico 5.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 266/2011, con la quale è stata disposta l'istituzione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, in Via Martino Mati sul fronte del civico 5;

rilevato che in sede di esecuzione è emersa l'impossibilità tecnica di realizzare il suddetto stallo sul fronte del civico 5 della Via M. Mati risultandone invece più appropriata la collocazione sul fronte civico 3 della stessa Via M. Mati;

dato atto, per i motivi sopra esposti, della necessità di revocare i provvedimenti di viabilità adottati con ordinanza n. 266/2011;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 18 LUGLIO in:

  • Via Martino Mati, sul fronte del civico 5

che SIA REVOCATO lo stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, istituito con l'Ordinanza n. 266/2011


A.S.M. S.p.A., società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet sabato 16 luglio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)