Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1832/2011

Revoca stallo sosta handicap generico - Via S. Vai civico 27.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 437/2011, con la quale è stata disposta l'istituzione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, in Via Stefano Vai sul fronte del civico 27;

rilevato che in sede di esecuzione è emersa l'impossibilità tecnica di realizzare il suddetto stallo sul fronte del civico 27 risultandone invece più appropriata la collocazione in adiacenza al civico 10 della stessa Via S. Vai;

dato atto, per i motivi sopra esposti, della necessità di revocare i provvedimenti di viabilità adottati con ordinanza n. 437/2011;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 18 LUGLIO in

  • Via Stefano Vai, sul fronte del civico 27

che SIA REVOCATO lo stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, istituito con l'Ordinanza n. 437/2011


A.S.M. S.p.A., società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 15 luglio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)