Comune di Prato
Piazza Mercatale 31 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/6604/5616/5646 - Fax 0574.183.7371

Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1850/2011

A.S.D. Ciclistica Pratese 1927 - gara ciclistica competitiva - " 8^ circolo ricreativo Rossi ".
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.d.C.S) nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003;

VISTA la L.R. n. 16 del 03.03.2003;

VISTA la comunicazione P.G. n. 84202 del giorno 06 Luglio 2011 con la quale la Associazione Ciclistica Pratese 1927, con sede in Via Garibaldi n. 63 a Prato, ha comunicato lo svolgimento, il giorno 23 Luglio 2011, della corsa ciclistica competitiva denominata "8° Trofeo circolo ricreativo Rossi", con ritrovo alle ore 14:30 in località S. Ippolito, partenza da Via Brasimone prevista alle ore 16:30 ed arrivo nella medesima Via Brasimone previsto per circa le ore 19:00;

VISTA la determinazione n. 1894 del 15 Luglio 2011, con la quale il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Prato ha autorizzato lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva denominata "8° Trofeo circolo ricreativo Rossi";

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara.

VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e succ. modificazioni;

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

1.

che il giorno 23 LUGLIO 2011 dalle ore 14:30 fino al termine della gara e comunque non oltre le ore 19:30 nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:


  • Via Benaco;
  • Via Lario, nel tratto compreso tra Via Benaco e Via Brasimone;
  • Via Brasimone, nel tratto compreso tra Via Lario ed il civico 56;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli delle Società Sportive e dell'organizzazione, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

l'intera area adibita a circuito di gara dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato in Via Visiana - Via J. Bettazzi, adottando all'uopo i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.1

  • Via Brasimone, in corrispondenza dell'intersezione con Via Visiana;
  • Via Lario, in corrispondenza dell'intersezione con Via Visiana;

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

1.2

  • Via Verbano, in corrispondenza dell'intersezione con Via Visiana;

PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA A DESTRA A MT. 30, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: preavviso di strada senza uscita a destra a mt. 30;

1.2.1

  • Via Verbano, in corrispondenza dell'intersezione con il tratto della medesima Via Verbano compreso tra il civico 2/C e Via Lario;

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

1.3

  • Via Lario, in corrispondenza dell'intersezione con Via Brasimone;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

1.4

  • Via Brasimone, in corrispondenza dell'intersezione con Via Lario;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.

2.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva devono fornire agli utenti della strada la massima informazione, apponendo conforme idonea segnaletica indicante i divieti e le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

  • Via Visiana in corrispondenza dell'intersezione con Via Brasimone, per entrambi i sensi di marcia
  • Via Visiana in corrispondenza dell'intersezione con Via Lario, per entrambi i sensi di marcia
  • Via J. Bettazzi in corrispondenza dell'intersezione con Via Brasimone, per entrambi i sensi di marcia
  • Via J. Bettazzi in corrispondenza dell'intersezione con Via Lario, per entrambi i sensi di marcia.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale.

In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione;

si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta alla "carovana ciclistica", durante il transito nel nostro territorio, e tantomeno un servizio di vigilanza lungo il percorso di gara;

i responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione;

sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza;

gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino;

gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare dal R.D.18.06.1931, n. 273, art. 68, e da quelli richiamati da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonchè dal R.D. 6.05.1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.), artt. 119-123, e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n.1894 del 15 Luglio 2011 citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione. Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 05741837371, prima della decorrenza del presente atto.

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della legge n. 241/1990 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido dalle ore 14:30 del giorno 23 Luglio 2011 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 19:30.

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza fino alla sua decadenza sono revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 20 luglio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)