Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 185/2011

Revoca stallo sosta handicap generico - Via Valdingole civico 3/a.
il dirigente

Preso atto del sopralluogo effettuato in data 19 Gennaio 2011 dal personale dell'Ufficio Trasporti e Traffico dal quale è emerso che il richiesto stallo sosta invalidi disposto, munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, ubicato in Via Valdingole civico 3/a istituito con Ordinanza n. 2602/2010, non è stato realizzato in quanto si troverebbe in prossimità dell'intersezione, regolata con impianto semaforico con luci a tre colori, della stessa Via Valdingole con la Via Pistoiese;

ritenuto di poter consentire la rwalizzazione del richiesto stallo di sosta nell'adiacente Via Pistoiese sul fronte del civico 639;

rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati relativi allo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide munite di speciale contrassegno posto in Via Valdingole civico 3/a;

visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 25 GENNAIO 2011 in

  • Via Valdingole sul fronte del civico 3/a

che SIA REVOCATA l'Ordinanza n. 2602/2010

A.S.M. S.p.A., società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 24 gennaio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)