Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 218/2011

Proroga Ord. n. 2308/2010 ed integrazione n. 2407 - Via L. Ciulli sottopasso F.S.
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 2308/2010 e successiva integrazione con Ordinanza n. 2407/2010, già prorogata con Ordinanza n. 2924/2010, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità a seguito del tragico evento verificatosi nel sottopasso FF.SS. di Via L. Ciulli;

preso atto che esiste alla data odierna, in Via L. Ciulli nel tratto di scorrimento in sottopasso FF.SS., ancora provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;

dato atto che la segnaletica stradale, già opportunamente collocata, nonchè l'area delimitata di sequestro preventivo, non è stata in alcun modo alterata nel corso dei giorni precedenti;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione, di prorogare ulteriormente la sopra citata Ordinanza n. 2308/2010 e successiva integrazione con Ordinanza n. 2407/2010, confermando i provvedimenti temporanei di viabilità in essa disposti;

visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che Ordinanza n. 2308/2010 e successiva integrazione con Ordinanza n. 2407/2010, già prorogata con Ordinanza n. 2924/2010, venga ulteriormente prorogata fino al termine degli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e comunque non oltre il giorno 30 APRILE 2011 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 gennaio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)