Allo scopo di consentire lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico organizzato dalla Parrocchia San Silvestro a Tobbiana nell'ambito della festa "Madonna del Carmelo" che si svolgerà in data 24 luglio 2011 in una porzione della Via Vulcano;
vista la richiesta presentata il giorno 05 Luglio 2011 da So.Ri. S.p.A., pratica Asup. n. 1566/2011;
visto il patrocinio accordato con Delibera Comitato esecutivo n°17/2011 della Circoscrizione Prato Sud.
aquisita contestualmente all'istanza la comunicazione di realizzazione di manifestazione temporanea all'aperto, P.G. n. 2010/0047577, soggetta all'Art. 68 del R.D. 18.06.1931 n. 773 T.U.L.P.S., ed inoltre ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato, in vigore dal 13.03.2002;
vista l'Autorizzazione rilasciata dalla Questura di Prato del 18 Luglio 2011 Div. P.A.S. / Catg. 7.E - nr. 009 / 2011 con la quale viene autorizzato lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico organizzato dalla Parrocchia di S. Silvestro a Tobbiana;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti e dei partecipanti alla manifestazione;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che il giorno 24 LUGLIO 2010 dalle 20.30 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 00:30 del giorno 25 LUGLIO 2011, nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato in Via Campi Flegrei e in Via Lardarello;
1.1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI ECCETTO I VEICOLI DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO e quelli dei SERVIZI DI POLIZIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto sosta, con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;
1.2
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI ECCETTO I VEICOLI adibiti al trasporto di materiale pirotecnico, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto sosta, con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;
1.3
è fatto carico a gli organizzatori dello spettacolo di dare adeguata informazione all'utenza mediante la collocazione di un congruo numero di pannelli di preavviso in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U2 -U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzatore della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
AVVERTE
che prima, durante e fino al termine della manifestazione deve essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza dell'area interessata, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;
che i responsabili della manifestazione devono adottare tutte le opportune cautele per garantire che la manifestazione si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;
che al pubblico deve essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;
che deve essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
che gli organizzatori devono preavvisare almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico, qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di interesse;
che gli organizzatori devono provvedere preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.
RENDE NOTO
che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;
che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano questa Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile conseguente lo svolgimento della manifestazione;
che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori delle manifestazioni, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 21 luglio 2011