Nell'ambito del monitoraggio degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione presenti sulla viabilità comunale, è emersa la necessità, fra l'altro di riorganizzare la disposizione dei predetti spazi in Viale Montegrappa;
valutato,sulla base del monitoraggio di cui sopra, di adottare provvedimenti di viabilità in Viale Montegrappa civico 12 istituendo apposito stallo di sosta con riserva generica a favore dei veicoli al servizio delle persone invalide;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 , 149 e 381 del Regolamento di attuazione del citato codice,approvato con D.Lgs. 16.12.1992 n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/96 e 74 del D.Lgs. n. 196/2003;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 27 GIUGNO 2011 in
sia istituito n. 1 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopracitato contrassegno.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 giugno 2011