Vista la richiesta di ASM S.p.A. pervenuta a quest'ufficio in data 01 Dicembre 2010 per l'istituzione in un tratto di Via Paronese di "Divieto di Fermata";
preso atto del sopralluogo effettuato in data 17 Maggio 2011 dal personale dell'Ufficio Trasporti e Traffico e dal personale dell'ufficio movimento ASM S.p.A., gestore della raccolta rifiuti urbani, dal quale è emersa la necessità, al fine di garantire una corsia di decellerazione ed accumulo, in Via Paronese tratto compreso tra il civico 104 ed il civico 110, per i veicoli che devono accedere all'impianto di raccolta rifiuti, al fine di non recare danni ed intralci alla circolazione veicolare;
dato atto, pertanto, della necessità, per i motivi sopra esposti e per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 01 LUGLIO 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI FERMATA, eccetto veicoli adibiti all'igene urbana, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata - con pannelli integrativi di - eccezzione;
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto, afferente al tratto sopra indicato di Via Paronese, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 giugno 2011