Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1569/2011

Manifestazione - mercato di Galcetello - Via Sette Marzo.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione-mercato che si svolgerà in un tratto di Via Sette Marzo il giorno 26 Giugno 2011;

vista la comunicazione del 20 Giugno 2011 inoltrata da Confesercenti Prato con la quale il presidente del Consorzio "Il Mercato", ha richiesto l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità;

acquisita a mezzo e-mail la Determinazione Dirigenziale n. 1304 del 23 Maggio 2011,con la quale il Dirigente del Servizio 8D - Servizio Edilizia e Attività Economiche ha autorizzato lo svolgimento della sopra citata manifestazione-mercato;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti aalle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che il giorno 26 GIUGNO 2011 dalle ore 06:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 21:00 nella sottoindicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via Sette Marzo, nel tratto compreso tra Via S. Pisani e Via C. Malaparte, inclusa l'area normalmente adibita alla sosta di veicoli, prospiciente il Centro Commerciale "Galcetello" e compresa tra il civico 15/1 ed il civico 31

DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata;

durante l'attività di mercato, l'area sopra citata dovrà essere opportunamente circoscritta mediante un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

durante l'intero periodo di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato in Via S. Pisani - Via C. Malaparte, e viceversa.

Gli organizzatori della manifestazione ed i commercianti ambulanti partecipanti, dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.

2.

Particolari prescrizioni

durante la fase dei provvedimenti temporanei di viabilità sopra indicati, al fine di fornire la massima informazione circa il divieto di transito e la conseguente deviazione all'uopo adottata, sia apposta una congrua quantità di segnaletica di preavviso ed indicante la deviazione in corrispondenza delle sotto elencate intesezioni:

  • Via di Galceti, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sette Marzo/Via O. Giugni, per entrambi i sensi di marcia;
  • Via Ofelia Giugni, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Galceti;
  • Via di Cantagallo, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sette Marzo;
  • Via Sante Pisani, in corrispondenza dell'intersezione con la Via C. Malaparte.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione-mercato, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, dovrà contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione-mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese del Consorzio "Il Mercato"
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte della società So.Ri. S.p.A., la quale deve essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 20 giugno 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)