Vista la richiesta pervenuta il giorno 25 Maggio 2011 P.G. n. 65381 del 23 Maggio 2011, inoltrata dalla Circoscizione Nord, per la disponibilità di un'area per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata " Batti le mani c'è festa a Ciliani " consistente in alcune dimostrazioni da parte del Comando Provinciale di Prato dei Vigili del Fuoco, prevista per il giorno 10 Giugno 2011, che si svolgerà in una porzione della Via Taro;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
verificato rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che il giorno 10 GIUGNO 2011 dalle ore 13:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 22:00, nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto:divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
l'intera area adibita alla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritrta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 19.12.1992, n. 495.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto di A.S.M. S.p.A. a cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, ed il comitato organizzatore della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
Si evidenzia fin d'ora che, a seguito di contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura e a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e del fine manifestazione.
Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), ed in particolare:
dovrà essere impedito ai partecipanti alla manifestazione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;
dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;
dovranno essere rimossi, al termine della manifestazione, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati collocati prima della stessa, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
L'organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare solleva il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso il personale di ausilio incaricato dall'organizzatore), dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti la manifestazione in oggetto.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. ,in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 6 giugno 2011