Allo scopo di individuare in un tratto di Via S. Caterina, un'area da destinare allo stazionamento di veicoli della Polizia Municipale e dell'Amministrazione Comunale adibiti al servizio elettorale, in occasione delle consultazioni referendarie dei giorni 12 e 13 Giugno 2011;
vista la richiesta pertvenuta in data 25 Maggio 2011 dal dirigente del Servizio Demografici e Decintramento U.O. Elettorale;
preso atto che è necessario inoltre consentire il transito e la sosta nell'Area Pedonale Urbana (APU) e nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), ai veicoli privati utilizzati dai dipendenti comunali addetti ai servizi connessi con le sopra citate consultazioni elettorali ed a componenti dei seggi, per motivi di pubblica utilità ed in deroga alle predette Ordinanze di viabilità;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e per assicurare il corretto svolgimento dell'attività istituzionale anzidetta, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3 e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che dalle ore 06:00 del giorno 11 GIUGNO 2011 fino al termine della riconsegna del materiale elettorale e comunque non oltre le ore 14:00 del giorno 14 GIUGNO 2011 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli della Polizia Municipale e quelli adibiti al Servizio Elettorale, opportunamente identificati mediante l'apposizione in modo ben visibile, sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno indicante la dicitura:"Servizio Elettorale", apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.
2.
che dal giorno 10 GIUGNO 2011 al giorno 14 GIUGNO 2011 sia consentito il transito e la sosta nell'Area Pedonale Urbana e nella Zona a Traffico Limitato, in deroga alle rispettive Ordinanze, ai veicoli privati utilizzati dai dipendenti comunali addetti ai servizi connessi con le sopra citate consultazioni elettorali e dai componenti dei seggi, muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Assessore alla Mobilità del Comune di Prato.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto di A.S.M. S.p.A. a cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 6 giugno 2011