Preso atto della nota dell'Assessorato alla Mobilità, P. G. n. 69398 del 31/05/2011, con la quale è stato disposto di dare attuazione alle ipotesi di ristrutturazione del sistema della sosta nelle vie poste nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Prato Centrale, già elaborate dall'U.O.C. Trasporti e Traffico e condivise con il predetto Assessorato, che prevedono la riserva di stalli di sosta a favore dei residenti nelle richiamate vie;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 09 NOVEMBRE 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;
1.1
DIVIETO DI SOSTA 0-24, ECCETTO AUTORIZZATI CAT. 16, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta 0-24, eccetto autorizzati cat. 16;
1.2
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza e conforme idonea segnaletica stradale orizzontale di: striscia trasversale d'arresto;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, per il traffico in entrata dalla viabilità principale della stessa Via N. Machiavelli nel tratto senza uscita di quest'ultima, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
2.
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente al tratto sopra indicato di Via Niccolò Machiavelli, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 9 novembre 2011