Vista la propria Ordinanza n. 1193/2011 con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione del manto stradale, modulazione della sede stradale con realizzazioni di passaggi pedonali e realizzazione di marciapiede in Via del Purgatorio, tratto compreso tra la Via Alessandria e la Via L. Ariosto;
vista la richiesta presentata il giorno 30 Maggio 2011 dalla Ditta Cafissi Alvaro, esecutrice dei lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 01 Giugno 2011;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 1193/2011 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 1193/2011 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 11 GIUGNO 2011 fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1
SENSO UNICO, con direzione da Via L. Ariosto verso la Via Alessandria, revocando l'attuale doppio senso di marcia ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.
1.1
SENSO VIETATO verso Via L. Ariosto, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale.
2 Deviazioni
Durante l'istituzione del suddetto senso unico di circolazione il traffico veicolare proveniente dal lato di Via M. Roncioni con direzione sud sarà deviato in:
-- Via Alessandria, Piazza S.M. del Soccorso, Via Roma, Via dell'Ippodromo e Via del Purgatorio;
3 Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti in corso, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso del divieto di transito da collocarsi alle seguenti intersezioni;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 31 maggio 2011